Quando segnalare sprechi non paga: un caso di licenziamento ingiusto

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Segnalare delle attività anomale all'interno del proprio posto di lavoro non sempre paga, anzi a volte causa dei veri e propri problemi.
E' quello che è successo ad un lavoratore della Reset, che aveva segnalato alcune presunte anomalie all’organismo di vigilanza interno dell’azienda, poi all’anticorruzione e infine alla Corte dei conti. I datori di lavoro non hanno gradito tale comportamento, tanto da decidere di licenziarlo.
Ad oggi però tale licenziamento è stato però considerato illegittimo dal tribunale del lavoro che ha disposto alla società non solo di reintegrare il lavoratore, ma anche di pagare gli stipendi e i contributi maturati dall'uomo da quella data a oggi. La società dovrà inoltre pagare le spese legali liquidate in 2.700 euro, su disposizione del giudice Donatella Draetta.


Ma vediamo la causa della discordia. Il lavoratore contestò nel 2015 l'affidamento (da parte dell'azienda) del servizio di elaborazione delle buste paga ad una società esterna
la Barbaro job consulting, ipotizzando che questa scelta avrebbe comportato maggiori costi per la Reset. Stessa situazione verificatasi sia nel 2016 che nel 2017.

Nell’esposto il dipendente della Reset oggi reintegrato ha segnalato anche che nell’anno 2017 lo svolgimento delle attività relative alla sicurezza sul lavoro è stato “affidato alla Ergon senza una preventiva delibera del consiglio d’amministrazione” e che “l’affidamento di servizi alla Ergon deliberato dal cda a gennaio 2018 sarebbe illegittimo” in quanto avrebbero potuto assegnare tale compito proprio al lavoratore che aveva frequentato i corsi abilitanti, mantenendo quindi in house tale attività.

Dopo tale esposto, la Reset ha disposto il licenziamento del dipendente per:

  • “grave violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede”,
  • “l’intento di screditare il consiglio d’amministrazione e l’attività di gestione svolta dall’organo, di pregiudicare l’immagine, il decoro, l’onore e la reputazione del cda e dei suoi componenti”.

Oltre al fatto di essersi mosso per un interesse personale, ovvero quello di aver affidato tale incarico dalla società.

Di contro gli avvocati Antonio Garofalo e Francesca Paola Garofalo hanno impugnato il licenziamento sostenendo la legittimità dell’operato del loro assistito. E per farlo hanno citato il primo comma dell’articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001 in cui si afferma: “Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (l’Anac), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

“Lo Stato di diritto - si legge ancora nell’ordinanza del giudice - attribuisce valore civico e sociale all’iniziativa del privato che solleciti l’intervento dell’autorità giudiziaria di fronte alla violazione della legge penale, e, sebbene ritiene doverosa detta iniziativa solo nei casi in cui vengono in rilievo delitti di particolare gravità, guarda con favore la collaborazione prestata dal cittadino, in quanto finalizzata alla realizzazione dell’interesse pubblico alla repressione dei fatti illeciti”.

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